RAPPORTO ANNUALE DELL’ AAPOCAD

Questo è un estratto del rapporto annuale del presidente dell’ AAPOCAD (Associazione dei Pensionati di tutte le Organizzazioni Coordinate). Pubblicato a Febbraio di quest’anno, tratta argomenti che riguardano principalmente i titolari di pensione (NATO nel nostro caso).
Alla fine del documento viene spiegato il significato delle sigle più comuni usate “nell’ universo” delle Organizzazioni Coordinate e ,per finire, sono ricordate le regole principali del regolamento pensionistico.
Il numero della pagina accanto ai vari titoli si riferisce al corposo documento originale (in Inglese) l’ indirizzo del quale si trova alla fine del documento.

dal “Rapporto annuale del presidente” di AAPOCAD

Adeguamento delle pensioni al 1° gennaio 2022 (pag. 4) (per gli appartenenti al CPS)
Poiché gli adeguamenti delle pensioni sono ora basati sull’indice dei prezzi al consumo (IPC), è necessario attendere la pubblicazione da parte di Eurostat, o delle autorità statistiche nazionali competenti, degli indici relativi al mese precedente la data in cui l’aggiustamento ha effetto. Gli indici, di solito, per la maggior parte dei paesi interessati. sono pubblicati solo verso la metà di gennaio, troppo tardi per essere presi in considerazione nei pagamenti delle pensioni di gennaio; che vengono quindi adeguate, retroattivamente, a febbraio.
Per il 2022 gli adeguamenti seguono le percentuali indicate nella colonna (g) della tabella riportata nella pagina 5 (nella versione inglese). La tabella mostra anche come sono cambiate le pensioni dopo la modifica all’articolo 36 del CPSR e le variazioni degli stipendi nelle Organizzazioni che hanno concesso adeguamenti salariali come raccomandato dal CCR per gli anni 2020, 2021 e 2022.
La differenza tra gli aumenti salariali e gli aumenti delle pensioni nel triennio 2020-2022, come indicato nell’ultima colonna della tabella, deve essere letta con attenzione. I periodi di riferimento per gli adeguamenti degli stipendi e delle pensioni non sono gli stessi, con il risultato che l’accelerazione dell’inflazione che si è verificata nella seconda metà del 2021 è presa in considerazione negli adeguamenti delle pensioni al 1° gennaio 2022 mentre per gli adeguamenti salariali non prima del 1° gennaio 2023.
In ogni caso, è evidente che le perdite subite dai pensionati sono particolarmente rilevanti nei paesi in cui i salari hanno beneficiato dell’applicazione dell’aumento del potere d’acquisto particolarmente forte, cioè Francia, Germania, Spagna e Portogallo.
Passando all’adeguamento “impressionante” per la Turchia, si tenga presente che questo è il risultato di un ritorno all’inflazione galoppante tra giugno e dicembre 2021 quando l’ IPC è aumentato del 25,48% (nel solo mese di dicembre ha fatto un balzo del 13,57% rispetto a novembre).
Continuando questo andamento, gli adeguamenti delle pensioni in Turchia potrebbero anche avere cadenza mensile.
La differenza constatata dopo la prima applicazione dell’articolo 36, modificato, del CPSR tra gli aumenti dei salari e gli aumenti delle pensioni significa che dovremo, in futuro,
tenere un occhio molto vigile per far scattare, alla fine, l’articolo 36, paragrafo 2, che prevede: “A intervalli regolari, il Segretario generale stabilisce un confronto della differenza tra gli aumenti di stipendio e gli aumenti delle pensioni, e può, se è il caso, proporre al Council misure per ridurla”.

Assicurazione per l’assistenza a lungo termine (pag. 6)
L’assicurazione per l’assistenza a lungo termine in alcuni paesi, tra cui la Germania e i Paesi Bassi, è obbligatoria ed è normalmente prevista per qualsiasi persona coperta da una assicurazione di malattia nel proprio paese.
Per i pensionati delle Organizzazioni Coordinate, la situazione è tutt’altro che chiara e, in alcuni casi, del tutto inaccettabile. Se sono coperti solo dal regime specifico dell’Organizzazione di provenienza tutto dipenderà da ciò che questo regime prevede.
Alcune includono una copertura equivalente a un’assicurazione per l’assistenza a lungo termine e altre no.
Il nostro delegato regionale per la Germania, Roger Neitzel, ha avuto vari contatti con le autorità tedesche per cercare di “tappare questo buco”, ma le autorità hanno passato la responsabilità alle organizzazioni, alcune delle quali hanno scelto di far finta di non ascoltare.
La NATO prevede di modernizzare il suo sistema di assicurazione malattia quest’anno, ma sembra riluttante a includere questo tipo di assistenza. Escluderlo potrebbe però rivelarsi problematico.

Conguaglio dei contributi fiscali /Informazioni sulle buste paga (pag. 7)

(per gli appartenenti al CPS)

Il conguaglio fiscale (tax adjustments) ai percettori della pensione NATO- una procedura che viene normalmente eseguita annualmente – ha recentemente causato una serie di problemi, sia a causa di lunghe attese in alcuni paesi (in particolare in Italia) oppure per le spiegazioni delle somme accreditate o (più importante!) addebitate che sono incluse nelle recenti buste paga che possono essere poco chiare per quelli di noi che non seguono da vicino tali questioni.
L’ISRP si è interessato con le autorità fiscali dei paesi interessati per ris questi problemi. Estendo i miei ringraziamenti al ISRP per il suo impegno a garantire l’ utilizzo di un linguaggio semplice in tutte le spiegazioni e messaggi nelle prossime buste paga.

Dal “Rapporto dei delegati regionali di AAPOCAD” (pag. 28)

Per l’ ITALIA
Sig. Franco VELTRI fveltri@hotmail.com

Due questioni sono state al centro della nostra attenzione:
– In primo luogo la speranza che ulteriori azioni legali siano possibili per reagire alle modifiche dell’Art. 36. Ogni persona ha diritto a un’udienza equa e pubblica entro un tempo ragionevole in un tribunale indipendente e imparziale. Ma attualmente, all’ interno delle Organizzazioni Coordinate, siamo privati di questo diritto fondamentale: gli AT (Tribunali Amministrativi) sono ben lontani da permetterlo. E i tribunali italiani si dichiarano incompetenti ad esercitare la giurisdizione sulle controversie di lavoro relative ai lavoratori internazionali, lasciandoci così senza nessun tribunale indipendente a cui accedere. Speriamo che AAPOCAD possa trovare un altro foro legale, tipo la Corte di Strasburgo, che possa aiutare a ribaltare le sentenze in vigore.
– In secondo luogo, i conguagli fiscali tardivi. A partire da aprile 2021, i pensionati NATO e ESA che vivono in Italia non avevano ricevuto il conguaglio fiscale finale dal 2017. I pensionati NATO, apparentemente a causa di problemi di personale all’interno dell’unità pensioni della NATO, hanno iniziato a ricevere gli adeguamenti finali in ritardo, a novembre. Gli uffici delle pensioni hanno dichiarato che non potevano calcolare gli adeguamenti finali dal 2017 perché non avevano ricevuto dal ISRP le tabelle fiscali verificate dalle autorità italiane. Le nostre associazioni sono state molto attive per accelerare la soluzione del problema, ma senza risultati, finché l’ESA, alla fine, è intervenuta con le autorità italiane e ha fatto “riattivare” i rapporti tra l’ufficio delle imposte italiano e l’ISRP. Questa procedura dovrebbe essere rivista e speriamo che AAPOCAD possa contribuire ad ottenere più trasparenza da parte di tutte le persone coinvolte.
Infine, facendo riferimento all’ultimo rapporto di un Delegato Regionale per l’Italia (2018), per dovere di cronaca sono costretto a constatare che in Italia è ancora difficile, se non impossibile, ottenere l’aggregazione dei contributi nazionali al sistema pensionistico con quelli versati nelle Organizzazioni Internazionali, possibilità consentita dalla normativa europea. Il Presidente dell’AAPOCAD ha chiesto al Ministero del Lavoro italiano, nel febbraio 2019, di modificare le procedure di attuazione che rendono, al momento, impossibile la totalizzazione per coloro che ricevono una pensione da una Organizzazione Internazionale. Ciò nonostante la situazione non è cambiata. Spetta quindi ai singoli pensionati portare il caso ai tribunali del lavoro italiani, con i relativi costi.
Che è probabilmente il deterrente su cui conta l’Istituto Pensionistico Italiano.

Glossario(pag. 36)

ASSOCIAZIONI DEL PERSONALE IN PENSIONE
AAPOCAD: Associazione del Personale Pensionato delle Organizzazioni Coordinate e dei loro Dipendenti.
AAUEO: Associazione degli ex dipendenti dell’UEO
AIA: Associazione internazionale dell’ex personale OEEC & OCS
AIACE: Associazione internazionale degli ex membri della Comunita’ Europea
ANARCP: Associazione del personale civile in pensione della NATO/ACE (Allied Command Europe)
APE: Associazione dei pensionati di EUMETSAT
ARES: Associazione dei pensionati dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) in pensione.
ARNF: Associazione degli agenti NATO in pensione in Francia
ARNS: Associazione del personale civile in pensione della NATO e dei loro dipendenti
CNRCSA: Confederazione delle Associazioni del personale civile in pensione della NATO
NFSA: Associazione degli ex membri del personale di NSPA [NATO Support and Procurement Agency]
CCR: Comitato di coordinamento delle retribuzioni. Il futuro delle nostre pensioni e la corretta applicazione dello schema pensionistico del 1974 sono oggetto di discussione continua all’interno del cosiddetto sistema di coordinamento, che riunisce delegati del CCR vero e proprio (composto da una ventina di paesi membri) e i rappresentanti del personale e dei capi delle Organizzazioni coordinate.
CRP: Comitato dei rappresentanti del personale delle sei organizzazioni coordinate
CRSG: Comitato dei Rappresentanti dei Segretari/Direttori Generali delle Organizzazioni Coordinate, che porta avanti le proposte dei Segretari/Direttori Generali nei negoziati di Coordinamento.
ISRP: Servizio Internazionale per le Remunerazioni e le Pensioni. Questo ente è incaricato essenzialmente di:
a) Gestire tutte le questioni relative alla retribuzione del personale delle Organizzazioni coordinate (CO) e del regime pensionistico comune alle CO;
b) Fornire tutte le informazioni alla segreteria del Comitato di Coordinamento (PACCO) e dei gruppi di lavoro del CCR.
PACCO: Comitato Amministrativo delle Pensioni delle Organizzazioni coordinate (CAPOC in francese). Questo organismo è nominato dalla CRSG per un lavoro più tecnico su argomenti tipo il Regolamento delle pensioni.
PENSIONI (pag. 37)

I paragrafi che seguono sono per ricordare, in termini molto sintetici, alcuni principi che regolano il regime pensionistico coordinato adottato nel 1974 che sono di interesse pratico per i pensionati. Naturalmente, si dovrà fare riferimento al vero e proprio regolamento pensionistico per tutti i dettagli relativi.
La segreteria dell’AAPOCAD fornirà, su richiesta, una copia di qualsiasi disposizione riguardante i nostri pensionati.
Diritto alla pensione
Pensione di anzianità:
Ogni membro del personale che ha compiuto dieci o più anni di servizio effettivo in una o più delle Organizzazioni coordinate ha diritto alla pensione di anzianità (per meno di 10 anni viene pagata un’indennità).
– Diritto alla pensione differita: Il “diritto alla pensione” inizia all’età di 60 anni; se il dipendente lascia il lavoro prima dell’età pensionabile, il pagamento della sua pensione di vecchiaia è differito fino a quando raggiunge tale età.
– Pensione ai superstiti : il coniuge superstite di un agente deceduto in servizio ha diritto a una pensione, a condizione di essere stato sposato da almeno un anno al momento del decesso dell’agente (a meno che il decesso sia dovuto a infermità o malattia contratta nell’esercizio delle sue funzioni o a infortunio).
– Pensione di reversibilità: il coniuge superstite ha diritto ad una pensione di reversibilità:
a) se il defunto era titolare di una pensione di anzianità, purché sposati da almeno un anno prima del pensionamento dell’agente
b) se il defunto beneficiava di una pensione di invalidità, purché sposati al momento del riconoscimento dell’invalidità;
c) se il defunto era titolare di una pensione differita, purché sposati da almeno un anno al momento del suo collocamento a riposo.
– La pensione spettante al coniuge superstite di un membro in servizio o pensionato è normalmente pari al 60%
(i) della pensione di anzianità che era pagata all’ex agente alla data del suo decesso.
(ii) della pensione di anzianità a cui l’ex agente avrebbe avuto diritto all’età di 60 anni nel caso di una pensione differita a tale età;
iii) della pensione di invalidità che era versata all’ex agente alla data del suo decesso.

Tabelle per il calcolo delle pensioni

Le pensioni del nostro regime sono inizialmente calcolate in base allo stipendio mensile di base e alla scala applicabile al paese in cui l’agente ha prestato servizio per l’ultima volta prima della pensione. Questa è la regola di base, ma se un pensionato si stabilisce successivamente in un paese di cui è cittadino o in un paese di cui il suo coniuge è cittadino o in un paese in cui ha prestato servizio per almeno cinque anni in una delle organizzazioni coordinate, può optare per la tabella applicabile a tale paese; in tal caso la pensione è ricalcolata conformemente all’articolo 36, paragrafo 5 del Regolamento delle pensioni.
In caso di decesso del coniuge, l’ex agente, stabilendosi nel paese di cui è cittadino e/o di cui era cittadino il coniuge deceduto, può optare per la tabella applicabile in tale paese. La pensione sarà allora ricalcolata conformemente all’articolo 36, paragrafo 5 del regolamento del regime delle pensioni.
Una volta esercitate, queste opzioni sono irrevocabili.
Le tabelle salariali per il personale delle Organizzazioni coordinate sono calcolate in euro per i paesi dell’Unione europea che hanno adottato l’euro come moneta comune.

Adeguamento annuale delle prestazioni pensionistiche

Il nuovo metodo di adeguamento entrato in vigore il 1° gennaio 2020 è una conseguenza del 263° rapporto del CCR: il 1° gennaio di ogni anno l’adeguamento corrisponde all’inflazione osservata secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo (CPI) del paese in base al quale viene calcolata la pensione. L’adeguamento quindi non tiene più conto dell’evoluzione dei salari nelle amministrazioni nazionali di riferimento (B, D, E, F, I, L, NL, UK) né delle parità di potere d’acquisto. L’ AAPOCAD contesta questa modifica, significativa, di una caratteristica essenziale del regolamento del regime pensionistico coordinato.

“Adeguamento fiscale” applicabile alle pensioni ( Tax adjustment)

L'”adeguamento fiscale”, stabilito dall’articolo 42 del regolamento del regime pensionistico, è una delle regole che è stata difesa più accanitamente dall’AAPOCAD negli ultimi anni perché alcuni paesi membri avrebbero voluto porre fine a questo sistema. Se questo fosse successo, il livello reale delle pensioni sarebbe stato significativamente abbassato, in alcuni casi considerevolmente, a seconda della posizione fiscale di ogni pensionato. Anche recentemente è stato rimesso in discussione da alcune delegazioni nazionali.
Il principio alla base dell’adeguamento fiscale è il seguente: poiché le pensioni sono tassabili (mentre in origine erano calcolate in riferimento a un salario non imponibile) è consentito un adeguamento al 50% dell’importo di cui la pensione dell’individuo interessato dovrebbe essere aumentata in modo che, dopo la deduzione delle eventuali imposte nazionali sull’intera somma, il saldo sia uguale alla pensione versata. Il 50% è un compromesso raggiunto tra i paesi membri al momento dell’avvio del regime pensionistico del 1974, perché l’adeguamento teorico avrebbe dovuto logicamente essere del 100%. Nel calcolo della cifra teorica indicata sopra si tiene conto solo delle norme fiscali legali che influenzano la base imponibile o l’importo dell’imposta per tutti i contribuenti pensionati nel paese in questione; ovviamente non si tiene conto né della posizione fiscale individuale né del patrimonio del pensionato, o dei redditi del coniuge o delle persone a carico.
Il ISRP elabora per ogni Stato membro delle tabelle di corrispondenza, che specificano per ogni pensione una cifra per l’adeguamento da aggiungere. Queste tabelle determinano gli importi dei beneficiari.

https://www.isaclantici.it/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/AAPOCAD-Bulletin-66-ENG-2.pdf

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